Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO MUSICA
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Denominazione, sede, scopo, durata
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Musicale "CENTRO MUSICA".
Art. 2 - Essa ha sede in San Donà di Piave (VE), Via Giovanni Pascoli n. 5/6.
Art. 3 - L'associazione non ha fini di lucro ed intende promuovere e sviluppare le relazioni culturali nel quadro dell'unità europea. Essa si pone il compito di incoraggiare e sviluppare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività culturali e tecnico scientifiche, e ciò al fine di sviluppare e coordinare la diffusione della cultura, realizzare e produrre spettacoli di musica, di balletti e di cinema nonché far conoscere la pittura e le arti decorative. Quanto sopra promuovendo e sviluppando, anche con servizi indiretti in favore di istituzioni o organizzazioni con simili scopi, qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso economico, scientifico, sociale e culturale. Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti; quanto sopra anche in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri paesi. Con particolare riferimento all'ambito musicale incentiva, cura e coordina lo svolgimento, in ogni forma e genere, delle attività musicali, tradizionali e moderne, nazionali ed internazionali. Istituisce corsi e seminari di strumento, canto e di orientamento all'ascolto, utilizzo delle tecnologie musicali a carattere amatoriale, anche con l'ausilio di supporti informatici; allestisce manifestazioni concertistiche, convegni ed incontri d'interesse musicale; organizza scambi musicali e culturali con istituzioni italiane ed estere; promuove ed organizza e prende ogni altra iniziativa adatta al conseguimento dello scopo sociale.
Art. 4 - La durata è indeterminata.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 5 - Il patrimonio è costituito da: proventi del tesseramento; eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione con le attività dell'Associazione; eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione; eventuali contributi pubblici; proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione; donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati; beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L'esercizio sociale inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo
Soci
Art. 7 - Gli associati sono di due categorie:
Soci fondatori: Sono soci fondatori i membri intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione.
Soci ordinari: Sono soci ordinari tutti coloro che abbiano chiesto ammissione all'Associazione.
Essi sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione annua, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione.
Art. 8 - I soci fondatori ed i soci ordinari dovranno versare una quota annua di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo con delibera entro il mese di settembre di ciascun anno. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 9 - L'iscrizione all'associazione impegna l'associato per un anno - dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo - ed all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. In caso di gravi e comprovati motivi, tra cui il mancato pagamento della quota associativa annuale, gli associati possono essere dichiarati esclusi dall'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo. Gli associati dichiarati esclusi non hanno alcun diritto di chiedere quanto versato all'associazione a qualsiasi titolo. La quota associativa è strettamente personale, non è trasmissibile né rivalutabile e non è rimborsabile.
Art. 10 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità dall'Assemblea dei soci.
Organi dell'associazione
Art. 11 - Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli associati, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori (se nominato).
Assemblea
Art. 12 - L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel registro dell'associazione ed in regola con í versamenti.
Essa è convocata dal Consiglio Direttiva in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, mediante affissione di avviso scritto nei locali destinati alla sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In via straordinaria l'assemblea può essere convocata anche previa delibera del Consiglio Direttivo e deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art. 13 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge e statuto.
Art. 14 - I soci che non sono in regola con il pagamento della quota annua di associazione non hanno diritto di intervenire all'Assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve chiedere loro di allontanarsi. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio.
Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea elegge un Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, eventualmente due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 16 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
La seconda convocazione dell'assemblea può aver luogo almeno mezzora dopo la prima.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute.
Consiglio Direttivo
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. I consiglieri sono rieleggibili.
Art. 18 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario-tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Art. 19 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il regolare verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio compila inoltre i regolamenti delle attività e dei corsi organizzati dall'Associazione, e ne nomina i dirigenti, incaricando eventualmente gli stessi componenti del Consiglio.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi
Presidente
Art. 22 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da *MEA di questo alla prima riunione successiva.
Modifiche statutarie e scioglimento
Art. 23 - Le modifiche dell'atto costitutivo nonché del presente statuto e lo scioglimento dell'associazione sono deliberate dall'assemblea degli associati.
Art. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c.190, della L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni generali
Art. 25 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto dovranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.
Art. 26 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 27 - Si stabilisce il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 28 – Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia. |